Informativa sulla Privacy

In conformità alle disposizioni della Legge n. 677/2001 sulla protezione delle persone in merito al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati, PriceCarz elabora dati personali in conformità ai principi di seguito indicati, per scopi legittimi. Il trattamento dei dati personali avviene mediante mezzi misti (manuali ed automatizzati), nel rispetto dei requisiti legali e delle condizioni che garantiscono sicurezza, riservatezza e il rispetto dei diritti degli interessati.

ESTRATTO dalla Legge n. 677/2001 sulla protezione delle persone in merito al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 790 del 12 dicembre 2001); modificata e integrata dalla Legge n. 102/2005 del 3 maggio 2005 (Gazzetta Ufficiale, Parte I n. 391 del 9 maggio 2005)


Capitolo IV


Diritti dell'interessato nel contesto del trattamento dei dati personali


Informazione dell'interessato

Art. 12.

(1) Nel caso in cui i dati personali siano ottenuti direttamente dall'interessato, il titolare del trattamento è tenuto a fornire all'interessato almeno le seguenti informazioni, a meno che l'interessato già possieda le relative informazioni:

a) l'identità del titolare del trattamento e del suo rappresentante, se applicabile;

b) lo scopo per cui vengono trattati i dati;

c) informazioni aggiuntive come: destinatari o categorie di destinatari dei dati; se fornire tutti i dati richiesti è obbligatorio e le conseguenze del rifiuto di fornirli; l'esistenza dei diritti previsti dalla presente legge per l'interessato, in particolare il diritto di accesso, l'intervento sui dati e l'opposizione, nonché le condizioni in cui possono essere esercitati;

d) qualsiasi altra informazione richiesta da un provvedimento dell'autorità di vigilanza, tenendo conto della specifica natura del trattamento.


(2) Nel caso in cui i dati non siano ottenuti direttamente dall'interessato, il titolare del trattamento è tenuto, al momento della raccolta dei dati o, se è prevista la comunicazione a terzi, al più tardi al momento della prima comunicazione, a fornire all'interessato almeno le seguenti informazioni, a meno che l'interessato già possieda le relative informazioni:

a) l'identità del titolare del trattamento e del suo rappresentante, se applicabile;

b) lo scopo per cui vengono trattati i dati;

c) informazioni aggiuntive come: le categorie di dati interessati, i destinatari o le categorie di destinatari dei dati, l'esistenza dei diritti previsti dalla presente legge per l'interessato, in particolare il diritto di accesso, l'intervento sui dati e l'opposizione, nonché le condizioni in cui possono essere esercitati;

d) qualsiasi altra informazione richiesta da un provvedimento dell'autorità di vigilanza, tenendo conto della specifica natura del trattamento.


(3) Le disposizioni del paragrafo (2) non si applicano quando il trattamento dei dati è esclusivamente a scopo giornalistico, letterario o artistico, se la loro applicazione rivelerebbe le fonti di informazione.


(4) Le disposizioni del paragrafo (2) non si applicano quando il trattamento dei dati è a scopo statistico, storico o scientifico, o in qualsiasi altra situazione in cui fornire tali informazioni risulti impossibile o comporterebbe uno sforzo sproporzionato rispetto all'interesse legittimo che potrebbe essere danneggiato, nonché in situazioni in cui la registrazione o la divulgazione dei dati è espressamente prevista dalla legge.


Diritto di accesso ai dati

Art. 13.

(1) Ogni interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, su richiesta e gratuitamente per una richiesta all'anno, conferma se i dati che lo riguardano sono oggetto di trattamento da parte di esso. Il titolare del trattamento è tenuto, nel caso di trattamento di dati personali riguardanti il richiedente, a comunicargli, insieme alla conferma, almeno le seguenti informazioni:

a) informazioni sugli scopi del trattamento, sulle categorie di dati considerate e sui destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati sono comunicati;

b) comunicazione in forma intelligibile dei dati in corso di trattamento, nonché qualsiasi informazione disponibile sulla provenienza dei dati;

c) informazioni sui principi di funzionamento del meccanismo mediante il quale si effettua il trattamento automatizzato dei dati relativi alla persona;

d) informazioni sull'esistenza del diritto di intervenire sui dati e del diritto di opposizione, nonché sulle condizioni in cui possono essere esercitati;

e) informazioni sulla possibilità di consultare il registro delle operazioni di trattamento dei dati personali, come previsto dall'articolo 24, di presentare un reclamo all'autorità di vigilanza e di rivolgersi al tribunale per impugnare le decisioni del titolare del trattamento, in conformità alle disposizioni di questa legge.


(2) L'interessato può richiedere al titolare del trattamento le informazioni previste al paragrafo (1) attraverso una richiesta scritta, datata e firmata. Nella richiesta, il richiedente può indicare se desidera che le informazioni siano comunicate a un indirizzo specifico, che può anche essere un indirizzo email, o tramite un servizio postale che garantisce la consegna solo alla persona.


(3) Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare le informazioni richieste entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nel rispetto della possibile opzione del richiedente come espressa al paragrafo (2).


(4) Nel caso di dati personali relativi allo stato di salute, la richiesta prevista al paragrafo (2) può essere effettuata dall'interessato direttamente o tramite un medico che indicherà nella richiesta la persona per conto della quale viene effettuata. Su richiesta del titolare del trattamento o dell'interessato, la comunicazione prevista al paragrafo (3) può essere effettuata attraverso un medico designato dall'interessato.


(5) Nei casi in cui i dati personali relativi allo stato di salute siano trattati per scopi di ricerca scientifica, se non vi è un rischio evidente per i diritti dell'interessato e se i dati non vengono utilizzati per prendere decisioni o adottare misure riguardanti una persona specifica, la comunicazione prevista al paragrafo (3) può essere effettuata entro un periodo più lungo rispetto a quello previsto in quel paragrafo, nella misura in cui ciò potrebbe influire sul corretto svolgimento o sui risultati della ricerca, ma non oltre la fine della ricerca. In questo caso, l'interessato deve aver dato il suo consenso espresso ed inequivocabile al trattamento dei dati per scopi di ricerca scientifica e al possibile ritardo nella comunicazione come previsto al paragrafo (3) per questo motivo.


(6) Le disposizioni del paragrafo (2) non si applicano quando il trattamento dei dati è esclusivamente a scopo giornalistico, letterario o artistico, se la loro applicazione rivelerebbe le fonti di informazione.


Diritto di rettifica dei dati

Art. 14.

(1) Ogni interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, su richiesta e gratuitamente:

a) laddove applicabile, la rettifica, l'aggiornamento, il blocco o la cancellazione dei dati il cui trattamento non è conforme a questa legge, in particolare dati incompleti o inaccurati;

b) laddove applicabile, la trasformazione in dati anonimi dei dati il cui trattamento non è conforme a questa legge;

c) la notifica ai terzi a cui sono stati comunicati i dati di qualsiasi operazione effettuata ai sensi delle lettere a) o b), se tale notifica non è impossibile o non comporta uno sforzo sproporzionato rispetto all'interesse legittimo che potrebbe essere danneggiato.


(2) Per esercitare il diritto previsto al paragrafo (1), l'interessato deve presentare una richiesta scritta, datata e firmata al titolare del trattamento. Nella richiesta, il richiedente può indicare se desidera che le informazioni siano comunicate a un indirizzo specifico, che può anche essere un indirizzo email, o tramite un servizio postale che garantisce la consegna solo alla persona.


(3) Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare all'interessato le misure adottate ai sensi del paragrafo (1), nonché, se del caso, il nome del terzo a cui sono stati comunicati i dati personali dell'interessato, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nel rispetto della possibile opzione del richiedente come espressa al paragrafo (2).


Diritto di opposizione

Art. 15.

(1) L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per gravi motivi legittimi relativi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati che lo riguardano, salvo diversa disposizione di legge. Nel caso di opposizione giustificata, il trattamento non può più riguardare i dati in questione.


(2) L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, gratuitamente e senza giustificazione, al trattamento dei dati che lo riguardano per scopi di marketing diretto, sia per conto del titolare del trattamento che per conto di terzi, o alla comunicazione dei dati a terzi per tali scopi.


(3) Per esercitare i diritti previsti ai paragrafi (1) e (2), l'interessato deve presentare una richiesta scritta, datata e firmata al titolare del trattamento. Nella richiesta, il richiedente può indicare se desidera che le informazioni siano comunicate a un indirizzo specifico, che può anche essere un indirizzo email, o tramite un servizio postale che garantisce la consegna solo alla persona.


(4) Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare all'interessato le misure adottate ai sensi del paragrafo (1) o (2), nonché, se del caso, il nome del terzo a cui sono stati comunicati i dati personali dell'interessato, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nel rispetto della possibile opzione del richiedente come espressa al paragrafo (3).


Eccezioni

Art. 16.

(1) Le disposizioni degli articoli 12, 13, dell'articolo 14, paragrafo (3), e dell'articolo 15 non si applicano nel caso delle attività previste dall'articolo 2, paragrafo (5), se la loro applicazione comprometterebbe l'efficacia dell'azione o dell'obiettivo perseguito nell'adempimento dei doveri legali dell'autorità pubblica.


(2) Le disposizioni del paragrafo (1) si applicano strettamente per il periodo necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito dalle attività previste dall'articolo 2, paragrafo (5).


(3) Dopo che la situazione giustificante l'applicazione dei paragrafi (1) e (2) è cessata, gli operatori che svolgono le attività previste dall'articolo 2, paragrafo (5) prendono le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti degli interessati.


(4) Le autorità pubbliche tengono un registro di tali casi e informano periodicamente l'autorità di vigilanza su come sono stati risolti.


Diritto di non essere soggetto a una decisione individuale

Art. 17.

(1) Qualsiasi persona ha il diritto di richiedere e ottenere:

a) il ritiro o l'annullamento di qualsiasi decisione che abbia effetti legali a suo carico, adottata esclusivamente sulla base del trattamento automatizzato dei dati volto a valutare determinati aspetti della sua personalità, come la competenza professionale, la credibilità, il comportamento o altri aspetti simili;

b) la riesame di qualsiasi altra decisione che la riguardi in modo significativo se la decisione è stata presa esclusivamente sulla base del trattamento dei dati che soddisfa le condizioni stabilite alla lettera a).


(2) Salvo le altre garanzie previste dalla presente legge, una persona può essere soggetta a una decisione come indicato al paragrafo (1) solo nelle seguenti situazioni:

a) la decisione è presa nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto, a condizione che la richiesta di conclusione o esecuzione del contratto presentata dall'interessato sia stata soddisfatta o che siano state adottate misure adeguate, come la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, a garanzia della difesa del proprio interesse legittimo;

b) la decisione è autorizzata da una legge che stabilisce misure a garanzia dell'interesse legittimo dell'interessato.


Diritto di ricorrere alla giustizia

Art. 18.

(1) Senza pregiudizio per la possibilità di presentare reclami all'autorità di vigilanza, gli interessati hanno il diritto di rivolgersi ai tribunali per tutelare i diritti garantiti dalla presente legge che siano stati violati.

(2) Qualsiasi persona che abbia subito danni a causa di un trattamento illegale dei dati può rivolgersi al tribunale competente per ottenere un risarcimento.

(3) Il tribunale competente è quello nel cui territorio giurisdizionale ha il domicilio il ricorrente. L'azione per il risarcimento dei danni è esente da spese di giustizia.